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28 Ottobre 2022Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio (BASSO RISCHIO).
Il punto nodale è che ora, il Mini Codice, definisce la necessità dell’obbligo alla valutazione del rischio d’incendio per tutte le attività (ove si svolge l’attività lavorativa), anche quelle Non Soggette o Sotto Soglia (ciò non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 o sotto soglia di assoggettabilità dello stesso).
Nello specifico il Mini Codice si applica ai (devono valere entrambi i punti):
Dove non si rientri in uno dei due casi sopra specificati, si deve applicare il Codice (Dm 3.8.2015) salvo i pochi casi in cui vi sia altra normativa tecnica di riferimento.
È specificato inoltre che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (non soggetti o sotto soglia) è comunque possibile ricorrere ai criteri del DM 3 agosto 2015. Sarà il Professionista, secondo la Sua analisi del Rischio, a decidere se applicare il Mini Codice o il Codice (Dm 3.8.2015).
Bisogna però tenere bene a mente che il Decreto 3 settembre 2021 si applica alle attività svolte nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 81/08 , fatta eccezione per i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs. 81/08), e che il Decreto 3 settembre 2021 annulla, abrogandolo il DM 10.3.1998.